Decreto SBLOCCA ITALIA-Articoli di INTERESSE IMMOBILIARE

PRINCIPALI ARTICOLI DI INTERESSE IMMOBILIARE CONTENUTI NEL DECRETO LEGGE “SBLOCCA ITALIA“

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Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo

 

  • Art. 79 co. 2 L’intervento mira a consentire alle parti, nell’ambito dei contratti di locazione diimmobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo di maggiore rilevanza, anchese adibiti ad attività alberghiera (con canone annuo superiore a Euro 250.000), e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, di disciplinare pattiziamente i termini e condizioni del rapporto, valorizzando l’autonomia privata. Inoltre, si prevede la forma scritta non più a pena di nullità ma a fini probatori (cd. “ad probationem”). La norma precisa, infine, che le disposizioni di cui al nuovo comma dell’art. 79, legge 392/1978 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 133/2014 e ai giudizi in corso in tale data continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.

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Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione

L’articolo 21 prevede, al primo comma, una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni.

E’ possibile ottenere la deduzione in tre casi:

  • 1. acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie ovvero da quelle che hanno effettuato i predetti interventi (comma 1);
  • 2. costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori; in tal caso le spese di costruzione su cui calcolare la deduzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori (comma 2);
  • 3. acquisto o realizzazione di “ulteriori” unità immobiliari da destinare alla locazione (comma 3). Per il riconoscimento della deduzione sono previste alcune condizioni individuate dal quarto comma, tra cui: l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale; non deve essere accatastata tra le abitazioni di “lusso”; non deve trovarsi in una zona agricola; deve avere prestazioni energetiche certificate in classe A o B; il locatore e il locatario non devonoessere parenti in primo grado.
  • Il comma 4-bis consente poi alle persone fisiche non esercenti attività commerciale di cedere in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, leunità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali in commento, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell’alloggio sociale, a condizione che vengano mantenuto il vincolo alla locazione e che il corrispettivo di usufrutto non sia superiore all’importo dei canoni di locazione definito dalla lettera e).
  • Il comma 5 stabilisce che la deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. A seguire, il sesto comma prevede che le ulteriori modalità attuative dell’art. 21 sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e della Finanze.Infine, il comma 7 contiene la copertura finanziaria. Art.26 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133

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Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati

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  • L’articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica, con l’intento di contribuire alla stabilità finanziaria nazionale anche ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione (pareggio di bilancio) e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale. In particolare, il comma 1 riconosce all’accordo di programma avente ad oggetto il recupero di immobili pubblici non utilizzati, sottoscritto tra le amministrazioni interessate, il valore di variante urbanistica; attribuisce al Comune il compito di presentare una proposta di recupero dell’immobile pubblico non utilizzato, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso, che l’Agenzia del Demanio è tenuta a valutare entro 30 giorni. Il comma 1-bis stabilisce i criteri prioritari nella valutazione. I successivi commi 2-8 dettano, poi, specifiche disposizioni riguardanti la semplificazione dei procedimenti di valorizzazione anche degli immobiliattualmente in uso della Difesa e non più utili ai fini istituzionali, con riguardo alla definizione di tempi certi di conclusione del procedimento di dismissione e valorizzazione. Il comma 8-bis reca l’abrogazione di disposizioni, relative alle procedure di valorizzazione degli immobili della Difesa, superate dalla presente disciplina
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